IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, con il quale e' stato stabilito che il limite di 100 milioni di lire di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 1, deve essere annualmente adeguato nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1993, n. 299, con il quale detto limite e' stato elevato, per il periodo d'imposta 1992, a lire 105,3 milioni e, per il periodo d'imposta in corso alla data del 14 dicembre 1993, a lire 110 milioni, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295, con il quale detto limite e' stato elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del 24 novembre 1994, a lire 114,510 milioni ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1995, n. 274, con il quale il predetto limite e' stato ulteriormente elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del 23 novembre 1995, a lire 119,892 milioni; Visto che occorre procedere all'adeguamento medesimo a far tempo dal mese di settembre 1996; Vista la lettera dell'11 settembre 1996 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1996 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1995 e' pari al 4,8 per cento; Considerato che si deve procedere alla determinazione nelle predette misure del soprarichiamato adeguamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1996; Decreta: Art. 1. Il limite di 100 milioni di lire stabilito nell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che, per effetto della variazione percentuale relativa ai periodi settembre 1991-agosto 1992, settembre 1992-agosto 1993, settembre 1993-agosto 1994 e settembre 1994-agosto 1995 e' stato elevato, rispettivamente, a lire 105,3 milioni per il periodo d'imposta 1992, a lire 110 milioni per il periodo d'imposta 1993, a lire 114,510 milioni per il periodo d'imposta 1994, a L. 119.892.000 per il periodo d'imposta 1995, e' ulteriormente elevato, per il periodo d'imposta in corso alla data del presente decreto a L. 125.647.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 1996 Il Presidente: PRODI Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1997 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 9