IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,  con
il  quale  e' stato stabilito che il limite di 100 milioni di lire di
cui ai commi 1 e 2 dello  stesso  art.  1,  deve  essere  annualmente
adeguato  nella stessa misura della variazione percentuale del valore
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e
di  impiegati  relativo  al  periodo  di dodici mesi terminante il 31
agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del  medesimo  indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  22  dicembre
1993,  n.  299,  con  il  quale detto limite e' stato elevato, per il
periodo d'imposta 1992, a  lire  105,3  milioni  e,  per  il  periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  del  14  dicembre  1993, a lire 110
milioni, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre
1994, n. 295, con il quale detto  limite  e'  stato  elevato  per  il
periodo  d'imposta  in  corso  alla data del 24 novembre 1994, a lire
114,510 milioni ed  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  7 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
novembre 1995, n. 274, con il  quale  il  predetto  limite  e'  stato
ulteriormente elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del
23 novembre 1995, a lire 119,892 milioni;
  Visto  che  occorre  procedere all'adeguamento medesimo a far tempo
dal mese di settembre 1996;
  Vista la lettera dell'11 settembre 1996  con  la  quale  l'Istituto
nazionale  di  statistica ha comunicato che la variazione percentuale
del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati relativo al periodo di dodici  mesi  terminante
al  31 agosto 1996 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di
dodici mesi terminante al 31 agosto 1995 e' pari al 4,8 per cento;
  Considerato  che  si  deve  procedere  alla  determinazione   nelle
predette misure del soprarichiamato adeguamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il limite di 100 milioni di lire stabilito nell'art. 1, commi 1 e 2
della legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  che,  per  effetto  della
variazione  percentuale  relativa  ai  periodi  settembre 1991-agosto
1992,  settembre  1992-agosto  1993,  settembre  1993-agosto  1994  e
settembre  1994-agosto 1995 e' stato elevato, rispettivamente, a lire
105,3 milioni per il periodo d'imposta 1992, a lire 110  milioni  per
il  periodo  d'imposta  1993,  a  lire 114,510 milioni per il periodo
d'imposta 1994, a L. 119.892.000 per il periodo  d'imposta  1995,  e'
ulteriormente  elevato,  per  il periodo d'imposta in corso alla data
del presente decreto a L.  125.647.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 dicembre 1996
                                                 Il Presidente: PRODI
 Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 9